TURISMO
Comunicato Stampa

Ministero del Turismo / Invitalia - Incentivo Fritur per l'agevolazione di investimenti nella filiera turistica

Il 9 maggio 2024 è stato pubblicato decreto ministeriale del Ministero del Turismo che annuncia la riapertura per il 2024 della Misura Fri Tur, che prevede incentivi per le imprese che operano nella filiera turistica, la cui presentazione di domande per l’accesso ai relativi incentivi avverrà tra i prossimi 1mo e 31 luglio 2024, con meccanismo di assegnazione, per le domande formulate in modo corretto, per ordine cronologico.

Designed by vectorjuice / FreepikI soggetti beneficiari di questi incentivi
I gestori e i proprietari di attività ricettizia (art. 1, co. 4 DL 152/2021 e art. 4 DI), di:

• imprese alberghiere
• imprese agrituristiche
• imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta
• imprese comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale compresi stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici, parchi tematici inclusi parchi acquatici e faunistici.

Applicabilità della misura
L'incentivo Fritur è applicabile sull'intero suolo nazionale, prevedendo diverse intensità di contributo in funzione dell'ubicazione del progetto da inventivare e della dimensione dell'impresa che lo presenta

Le agevolazioni previste
Sono previste due forme di incentivo:

• contributo diretto alla spesa: concesso sulla base degli importi ammissibili delle spese, tenuto conto delle percentuali massime sulla base della dimensione dell’impresa e della localizzazione dell’investimento, coerentemente con i target di attuazione previsti dal PNRR. Percentuale massima: 35% dei costi e delle spese ammissibili.
• finanziamento agevolato: concesso da Cassa Depositi e Prestiti ad un tasso nominale annuo pari allo 0,5%, con una durata compresa tra 4 e 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento.
Al finanziamento agevolato deve essere abbinato un finanziamento bancario a tasso di mercato di pari importo e durata, erogato da una banca finanziatrice che aderisce alla Convenzione del 29 agosto 2022 firmata dal Ministero del Turismo, Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti.

Inoltre, la somma delle risorse finanziarie come ora elencate non deve superare il 100% del valore delle spese oggetto del programma di interventi da agevolare con la presente misura.

Gli interventi ammissibili alle agevolazioni
Gli interventi da realizzare con il sostegno di questo strumento agevolativo devono avere un valore compreso tra i 500mila ed i 10 milioni di euro, e devono consistere in uno o più interventi tra quelli di seguito riportati:

• riqualificazione energetica
• riqualificazione antisismica
• eliminazione barriere architettoniche
• interventi edilizi funzionali alle riqualificazioni
• piscine termali e attrezzature per attività termali
• interventi digitalizzazione
• acquisto/rinnovo arredi
• interventi riguardanti centri termali, porti turistici, parchi tematici, inclusi parchi acquatici e faunistici.

Gli investimenti e le spese ammessi alle agevolazioni andranno pagate attraverso un conto corrente dedicato.

Le spese ammissibili
Sono ritenute ammissibili le spese necessarie alle finalità degli interventi previsti dall’art. 5 DL 152/2021, ovvero:

a) interventi di riqualificazione energetica delle strutture di cui al D.M. MISE 6 agosto 2020, ivi compresa la sostituzione integrale o parziale dei sistemi di condizionamento in efficienza energetica dell’aria;

b) interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), per la riqualificazione antisismica;

c) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla L. 13/1989 e al D.P.R. n. 503/1996;

d) interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del D.P.R. n. 380/2001 funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b);

e) interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’art. 3 della L. n. 323/2000;

f) interventi per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del D.L. n. 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106./2014

g) interventi di acquisto/rinnovo di arredi;

h) interventi riguardanti i centri termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Saranno dunque rispettate le seguenti limitazioni (in parentesi la quota massima di spese ammissibili da calcolare sul totale dell’investimento agevolabile):

• Servizi progettazione (max 2%);
• Sistemazione suolo aziendale (max 5%);
• Fabbricati, opere murarie (max 50%);
• Macchinari, impianti, attrezzature;
• Spese per la digitalizzazione (max 5%).

In particolare, con provvedimento pubblicato sul sito del Ministero del Turismo il 4 febbraio 2022, sono stati dettagliati gli interventi ammissibili ai contributi previsti dall’art. 1, commi 1 e 2, del DL 152/2021, di seguito sintetizzati.

a) relativamente agli interventi di incremento dell’efficienza energetica, le spese agevolabili sono quelle indicate nell’art. 5 del decreto 6 agosto 2020 del Ministro dello sviluppo economico, e devono rispettare i requisiti requisiti riportati nell’appendice B all’allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015

b) relativamente agli interventi di riqualificazione antisismica (da attestare da parte di un tecnico qualificato a ciò autorizzato), sono agevolabili:

b.1) qualsiasi spesa inerente alla realizzazione di opere destinate a migliorare il comportamento antisismico dell’edificio;

b.2) le spese per l’acquisto di beni destinati a strutture esistenti, già in regola con la normativa antisismica vigente nella zona di riferimento, a condizione che l’acquisto sia idoneo a migliorare il comportamento antisismico dell’edificio.

c) relativamente agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (realizzati sia
sulle parti comuni che sulle unità immobiliari), sono agevolabili le spese per:

c.1) sostituzione di finiture, quali in particolare pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti, il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici quali servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica;

c.2) interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici;

c.3) realizzazione ex novo di impianti igienico-sanitari adeguati all’ospitalità delle persone diversamente abili, così come la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri adeguati all’ospitalità delle persone diversamente abili;

c.4) sostituzione di serramenti interni, quali porte interne, anche di comunicazione, in concomitanza di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche;

c.5) sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell’accessibilità.

d) relativamente agli interventi edilizi ammissibili in quanto funzionali alla realizzazione degli interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture, di riqualificazione antisismica e di eliminazione delle barriere architettoniche, sono agevolabili le spese per:

d.1) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, anche con modifica della sagoma ma nel rispetto della volumetria (con esclusione degli immobili soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 222 gennaio 2001, n. 42, e successive modificazioni, per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma);

d.2) ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza;

d.3) modifica dei prospetti dell’edificio, effettuata, tra l’altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse, materiali, finiture e colori;

d.4) realizzazione di balconi e logge;

d.5) servizi igienici;

d.6) sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche;

d.7) sostituzione di serramenti interni con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti in termini di sicurezza e isolamento acustico;

d.8) installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti;

d.9) installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

e) relativamente alla realizzazione di piscine termali, in impianti che rispettano il contenuto dell’art. 3 della L. 323/2000, sono agevolabili le spese per:

e.1) la realizzazione e la ristrutturazione delle vasche e dei percorsi vascolari (percorsi Kneipp), ivi compresi i rivestimenti del fondo e delle pareti, la copertura della vasca, gli impianti tecnologici e i vani tecnici di servizio;

e.2) la realizzazione e la ristrutturazione delle unità ambientali di supporto indispensabili per l’esercizio delle attività balneotermali, quali, per esempio, i servizi igienici e gli spogliatoi;

e.3) relativamente all’acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, per:

e.3.2) apparecchi per l’erogazione delle terapie inalatorie e dell’aerosolterapia in ogni forma prevista, delle ventilazioni, riabilitazione motoria e riabilitazioni polmonari;

e.3.3) attrezzature e vasche per la maturazione, lo stoccaggio e la distribuzione del fango;

e.3.4) attrezzature per la riabilitazione, quali, tra gli altri, attrezzature e macchinari per palestra, ausili per deambulazione, lettini;

e.3.5) realizzazione di docce, bagni turchi, saune e relative attrezzature.

f) relativamente agli interventi di digitalizzazione, sono agevolabili le spese per:

f.1) acquisto di modem, router e impianti wifi;

f.2) realizzazione di infrastrutture server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;

f.3) acquisto di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze e sistemi per la gestione e la sicurezza degli incassi online;

f.4) acquisto di software e relative applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;

f.5) creazione o acquisto di software e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita on line di pernottamenti, pacchetti e servizi turistici, quali gestione front, back office e API – Application Program Interface per l’interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;

f.6) acquisto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM – Customer Relationship Management;

f.7) acquisto di licenze software necessarie per il collegamento all’hub digitale del turismo di cui alla misura M1C3-I.4.1 del PNRR;

f.8) acquisto di licenze del software ERP – Enterprise Resource Planning per la gestione della clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente;

f.9) acquisto di programmi software per piattaforme informatiche per la promozione e la commercializzazione digitale di servizi e offerte innovative.

g) relativamente all’acquisto di mobili e componenti d’arredo, ivi inclusa l’illuminotecnica, sono agevolabili le spese riguardanti beni mobili, durevoli e ammortizzabili, strumentali all’attività d’impresa esercitata nell’ambito della struttura oggetto dell’intervento e relativamente alla quale è stata presentata la domanda di incentivo, ivi destinati e messi in uso, inclusi gli acquisti di mobili, componenti di arredo e componenti di illuminotecnica.

h) le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi che prevedono opere murarie ed impiantistiche, comprensive delle relazioni, delle asseverazioni e degli attestati tecnici, ove richiesti, sono agevolabili nella misura massima del 10% delle spese ammissibili.

L’effettività del sostenimento delle spese dovrà risultare da apposita attestazione rilasciata dal collegio sindacale (se presente), oppure da un revisore legale iscritto nell’apposito registro, o da un professionista iscritto presso l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, oppure dal responsabile di un CAF.

Ulteriori requisiti che devono possedere i programmi di spesa per i quali sono chieste le agevolazioni della misura Fritur

Dette spese devono:

a) essere compatibili con le finalità statutarie dell’impresa proponente;

b) essere organici e funzionali all’attività esercitata dall’impresa proponente;

c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di incentivo (Per avvio del Programma di investimento si intende la data di inizio dei lavori relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto del suolo aziendale e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio del Programma di investimento, ferma restando la non ammissibilità delle relative spese antecedentemente alla presentazione della domanda);

d) essere realizzati nell’ambito di una o più delle unità locali dell’impresa proponente ubicate nel territorio nazionale;

e) comportare spese ammissibili, esclusa l’iva, dal valore compreso tra 500mila e 10 milioni di euro

f) essere idonei a realizzare il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva;

g) non essere realizzati in adempimento a norme di legge obbligatorie;

h) essere avviati entro non oltre 3 dalla data di stipula Contratto di finanziamento e conclusi entro il 31.12.2025.

Presentazione di domande di agevolazione
Dal 30 maggio 2024 il sito di Invitalia ha reso disponibilie istruzioni e modulistica. La domanda deve essere compilata esclusivamente in forma elettronica utilizzando la Procedura informatica messa a disposizione da Invitalia.

La domanda di accesso agli incentivi previsti da questa misura potrà essere presentata a partire dalle ore 12:00 del giorno 01/07/2024 alle ore 12:00 del giorno 31/07/2024. Sarà necessaria la disponibilità di un accesso SPID intestato al legale rappresentante dell’impresa/società che intenderà presentare domanda di agevolazione.

La documentazione da preparare ed allegare alla domanda è così articolata:

a) scheda tecnica, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi all’impresa richiedente e al Programma di investimento;

b) piano progettuale, elaborato in maniera chiara ed esaustiva comprensivo della fattibilità economico-finanziaria e tecnica del Programma di investimento con indicazione delle coperture finanziarie complessivamente previste, e della attestazione della coerenza tecnica dei tempi di inizio e fine lavori, nonché dell’effetto di incentivazione ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento GBER, nel caso di Grandi imprese;

c) documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante;

d) dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Ministero, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;

e) dichiarazione sul rispetto principi previsti dal PNRR, incluso il rispetto del principio del DNSH;

f) asseverazioni di stima dei costi, rilasciate da professionisti indipendenti abilitati all’esercizio della professione per l’ambito di riferimento dell’intervento da agevolare;

g) dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti il possesso dei requisiti richiesti dal Decreto e dal presente Avviso e necessarie ai fini antimafia, antiriciclaggio e dimensione aziendale;

h) attestazione della Banca finanziatrice in merito alla valutazione del merito di credito e alla intervenuta adozione della Delibera di finanziamento, redatta secondo le modalità definite dalla Convenzione, contenente il positivo accertamento del merito di credito da parte della Banca Finanziatrice. In alternativa, attestato della Banca Finanziatrice, redatto secondo lo schema definito dalla Convenzione, della pendenza dell’istruttoria del finanziamento, fermo restando che la delibera dovrà essere adottata entro e non oltre il termine finale per la presentazione della domanda di partecipazione.

i) la Delibera di finanziamento, per le imprese che hanno allegato alla domanda l’attestato dipendenza dell’istruttoria del finanziamento, a pena di inammissibilità, da presentare a mezzo pec al Soggetto Gestore entro 10 giorni dalla chiusura della piattaforma.

j) contratto, regolarmente registrato, che attesti la gestione di una attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi, ovvero idonea attestazione di essere proprietari degli immobili presso cui sono esercitati l’attività ricettiva o il servizio turistico.

k) in caso di istanza presentata da proprietari degli immobili, anche contratto, regolarmente registrato, che attesti la gestione di una attività ricettiva o di servizio turistico da parte di un soggetto terzo.

I criteri per l’assegnazione dei contributi richiesti

Ai fini del raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dall’Allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio del 8 luglio 2021, relativa all’approvazione della valutazione del PNRR dell’Italia, misura M1C3-4.2, l’attribuzione degli incentivi di cui al presente Avviso avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, nel limite massimo di spesa previsto per la misura e nel rispetto delle riserve di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 2 dell’Avviso istitutivo della misura per l’annualità 2024.

Infine, nel caso di esaurimento delle risorse disponibili prima del raggiungimento dell’obiettivo del numero minimo di 300 imprese beneficiarie, tenuto conto anche dei Provvedimenti di concessione relativi alle domande di incentivo presentate in relazione all’Avviso pubblico del 28 gennaio 2023, prot. n. 1693/23, l’incentivo riconoscibile a valere sul contributo a fondo perduto verrà ridotto in misura proporzionale per tutti i Soggetti beneficiari che hanno presentato domanda di incentivo in relazione al presente Avviso al fine di raggiungere l’obiettivo minimo di 300 imprese beneficiarie, fermo restando l’obbligo di dimostrare la copertura integrale del progetto.



Licenza di distribuzione:
Photo credits: Designed by vectorjuice / Freepik
INFORMAZIONI SULLA PUBBLICAZIONE
Creazionedimpresa.it srls
Responsabile account:
Luigi Nardullo (amministratore unico)
Contatti e maggiori informazioni
Vedi altre pubblicazioni di questo utente
RSS di questo utente
© Pensi che questo testo violi qualche norma sul copyright, contenga abusi di qualche tipo? Contatta il responsabile o Leggi come procedere