ECONOMIA e FINANZA
Comunicato Stampa

Money Transfer le conseguenze della Payment Service Directive

26/06/13

A seguito del recepimento della Direttiva Comunitaria 2007/64/CE Payment Service Directive con il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, finalizzata a dare omogeneità al sistema dei mezzi di pagamento in Europa, possono prestare servizi di pagamento esclusivamente banche, Istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento oltre che altri soggetti quali la BCE, Banche CentraliComunitarie, lo Stato Italiano e gli Stati Comunitari, Pubbliche Amministrazioni, Poste Italiane.

La disciplina disegnata dal Decreto in oggetto è stata inserita all’interno del Testo Unico Bancario in cui è stato appositamente creato il titolo V ter rubricato “Istituti di Pagamento”.

Tra i servizi di pagamento rientra l’esercizio di rimesse di denaro definito dall’art. 1 comma 1 lettera n) come quel servizio con cui senza l'apertura di conti di pagamento a nome del pagatore o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento riceve i fondi dal pagatore con l'unico scopo di trasferire un ammontare corrispondente al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o dove tali fondi sono ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione.
Per la prima volta tale attività è oggetto di disciplina comunitaria, questo ha comportato un profondo mutamento nell’inquadramento giuridico dei Money Transfer soggetti preordinati a esercitare tale servizio. Precedentemente il legislatore nazionale aveva riservato l’attività di incasso e ricevimento fondi a favore degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106 del TUB affidato a partire dal 1 gennaio 2008, alla Banca d’Italia che assumeva le funzioni del soppresso Ufficio Italiano Cambi.

Per esercitare l’attività di Money Transfer nel territorio gli Istituti di Pagamento si avvalgono degli agenti in attività finanziaria, la cui disciplina, oggetto di recente riforma ad opera del D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, è stata introdotta nel Testo Unico Bancario nel Titolo VI-bis (successivamente modificato dall’art.8 dl D. Lgs n.218 del 2010 e dall’art.6 del D. Lgs n. 169 del 2012)

Ai sensi dell’art.128 quater del TUB l’agente in attività finanziaria è il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari. L’esercizio dell’attività professionale nei confronti del pubblico dell’attività di agente è riservato ai soggetti iscritti in un elenco speciale tenuto dall’Organismo previsto dall’art. 128-undecies del TUB.
L’art 128 quater comma 6 del TUB afferma che anche gli agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento devono essere iscritti in tale elenco in un’apposita sezione speciale, mentre non sono tenuti all’iscrizione gli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di pagamento comunitari. Essi devono essere iscritti nel registro pubblico tenuto dalle Autorità del paese di origine, sono tenuti a comunicare all’Organismo l’avvio dell’operatività nella Repubblica, i propri dati aggiornati le eventuali variazioni nonché la chiusura della propria attività.
Il Testo Unico Bancario infatti all’articolo 114-decies comma 4 prevede la possibilità per gli istituti di pagamento comunitari di prestare servizi di pagamento in Italia anche senza stabilirvi succursali, mediante l’impiego di agenti, a seguito di una comunicazione inviata dall’autorità competente dello Stato estero alla Banca d’Italia.
Gli istituti di pagamento comunitari possono operare in Italia attraverso: istituti di pagamento italiani, agenti in attività finanziaria residenti, agenti esteri iscritti esclusivamente negli elenchi tenuti dall’istituto di pagamento comunitario.
La Circolare del Dipartimento del Tesoro –Direzione V-del 15 novembre 2011 ha chiarito che la prestazione di servizi di pagamento svolta in Italia da parte di agenti esteri di Istituti di pagamento comunitari, è soggetta alle disposizioni contenute nel Titolo II (Diritti e obblighi delle parti) e nel Titolo V (trasparenza delle condizioni contrattuali e obblighi informativi) del D. Lgs. n. 11 del 2010 nonché alle disposizioni previste dal Decreto antiriciclaggio n. 231 del 2007.
Il Decreto del MEF del 28 dicembre 2012 n.256 concernente il regolamento per l’iscrizione nella sezione speciale dell’elenco degli agenti in attività finanziaria da parte degli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento, adottato ai sensi dell’art. 128 quater comma 6, all’art. 3 prevede una serie di requisiti per l’iscrizione e la permanenza nella sezione speciale dell’elenco tra cui l’onorabilità e la professionalità, ponendo l’obbligo all’intermediario mandante di provvedere all’aggiornamento e alla formazione professionale degli agenti di cui si avvale perlomeno una volta l’anno tramite un corso relativo in particolare ai presidi di tutele della clientela e in materia di antiriciclaggio.
Tali obblighi non incombono per gli Istituti di Pagamento Comunitari non autorizzati da Banca D’Italia i cui agenti non sono tenuti a iscriversi nell’elenco speciale, anche se l’art 54 del Decreto Antiriciclaggio cui sono soggetti, stabilisce l’obbligo di provvedere alla formazione dei dipendenti o collaboratori.
Infine si segnala che L’Agenzia delle Entrate l’11 aprile 2013 ha emanato una nota esplicativa con cui ha affermato esplicitamente che gli agenti esteri money transfer che svolgono la propria attività in Italia in regime di libera prestazione di servizi per conto di Istituti di Pagamento Comunitari, pur essendo sottoposti alla disciplina di settore prevista dal paese in cui l’intermediario ha l’autorizzazione, per il principio di territorialità sono assoggettati agli obblighi comunicativi di natura tributaria.
Pertanto sono tenuti a comunicare mensilmente all’Archivio dei rapporti finanziari l’esistenza e la natura di qualsiasi rapporto od operazione compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, per conto proprio o per conto terzi con l’indicazione dei dati anagrafici, nonché a predisporre la procedura telematica necessaria per rispondere alle richieste di indagini finanziarie inoltrate dall’Amministrazione finanziaria.

Avv. Nicoletta Pisanu
Operari srl



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