AZIENDALI
Comunicato Stampa

Montaggio e smontaggio ponteggi: obbligo di sovrintendenza da parte del Preposto alla sicurezza

29/01/16

L'interpello n°16/2015 chiarisce l'obbligo della figura del preposto durante il montaggio e smontaggio dei ponteggi.

FotoIl Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso la pubblicazione dell’interpello n° 16/2015, precisa quale sia la corretta interpretazione della figura del Preposto alla sorveglianza del montaggio e smontaggio dei ponteggi.
E’ stata l’’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) a richiedere il parere della commissione del Ministero, domandando nello specifico quale sia “ la corretta interpretazione della figura del Preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs 81/2008, ed in particolare ai compiti ad esse assegnati e ai requisiti di formazione, anche in confronto con quelli ricadenti sul Preposto ex art.2 comma 1, lettera e).”

Il Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs 81/08) definisce il Preposto come la “ persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.” (art.2, lettera e) e all’art. 136, comma 6, precisa che “il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.”

Si deduce quindi che il Datore di Lavoro ricorra, qualora non possa sovrintendere direttamente sia alle attività lavorative che alla corretta esecuzione delle direttive da lui impartite, della figura del Preposto in quanto dotato di un potere gerarchico e funzionale e di adeguati competenze professionali.

Per il Preposto, secondo quanto stabilito dal Testo Unico della Sicurezza, è prescritto anche l’obbligo della diretta sorveglianza durante lo svolgimento di attività lavorative particolari tra cui, appunto, il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi.

Alla luce di tutto ciò, il Ministero conferma che per poter esercitare questo ruolo, il lavoratore nominato deve frequentare obbligatoriamente sia il corso per Preposto regolamentato dall’Allegato XXI del D.Lgs 81/08, sia il corso di formazione previsto dall’art. 37, comma 7, del medesimo decreto.



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