News normative: aliquota iva al 10% per gli intermediari nella gestione dei rifiuti
Pubblicata sul sito web di Golem Lazio nella sezione "news normative" la nuova disciplina di fatturazione Iva per gli intermediari senza detenzione dei rifiuti urbani.
Novità sul regime di fatturazione Iva per il servizio di intermediazione senza detenzione dei rifiuti. Il d.lgs.3 dicembre 2010 n.205 ha apportato rilevanti modifiche in materia ambientale, al fine di recepire la direttiva europea 2008/98 sui rifiuti. Dal punto di vista normativo, tale decreto ha riformulato l'art.183 del d. lgs.152/2006 (c.d. testo unico ambientale), inserendo la definizione di intermediario dei rifiuti, come "qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti".
Non senza importanza anche la modifica apportata alla definizione di gestione del rifiuto, identificata come "la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi dei siti di smaltimento, nonchè le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario". La vecchia formulazione dell'art. 183 del T.U. ambientale, non faceva riferimento alcuno alla figura dell'intermediario senza detenzione, con conseguente inapplicabilità dell'aliquota Iva al 10% e obbligo di fatturazione Iva al 20%.
In seguito alle modifiche legislative intercorse alla fine del 2010 invece, la fatturazione di tutte le prestazioni di gestione dei rifiuti previste dalla normativa vigente, compresa quindi l'attività di intermediazione, può beneficiare dell'aliquota ridotta al 10%, purchè le prestazioni abbiano per oggetto i rifiuti urbani.
© Pensi che questo testo violi qualche norma sul copyright, contenga abusi di qualche tipo? Contatta il responsabile o Leggi come procedere