News normative: pubblicazioni disciplinabili con regolamento sull'Albo pretorio on-line
Sul sito di Golem lazio è stata pubblicata una importante novità riguardante la disciplina delle pubblicazioni sull'albo pretorio telematico degli enti pubblici.
"Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici". Così stabilisce il comma 1 dell'art. 32 della legge 28 giugno 2009 n. 69, recante norme per l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea. Il comma 5 del medesimo articolo prevede inoltre che dal 1 gennaio 2011 le pubblicità effettuate in forma cartacea non abbiano più effetto di pubblicità legale. Date queste premesse, le pubbliche amministrazioni che si limitino a pubblicare solamente il numero e l'oggetto di delibere e determine, senza rendere disponibile anche il contenuto, giustificando tale scelta con la mancata emanazione di un regolamento preciso, non possono ritenersi in linea con i dettami di legge.
Il rinvio ad un dpcm che stabilisca le modalità di pubblicazione sui siti informatici, riguarda tra l'altro solo le amministrazioni e gli enti pubblici " tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o bilanci"(art. 32, comma 2).
L'Ufficio Legislativo del ministro per la semplificazione amministrativa ha chiarito che ciascun ente può adottare una sua regolamentazione per quanto riguarda i termini di pubblicazione ed i tempi di permanenza sul sito web.
Quanto alla tutela della riservatezza e dei dati personali e sensibili, il garante per la protezione dei dati personali aveva già diffuso alcune indicazioni sugli accorgimenti volti ad "assicurare forme corrette e proporzionate di conoscibilità, impedendo la loro incondizionata reperibilità in internet"(del. 2 marzo 2011).
In conclusione, ai fini dell'osservanza degli obblighi posti dal citato art. 32, gli enti locali potranno adottare un apposito regolamento per la gestione delle procedure di pubblicazione degli atti sull'albo pretorio on line, disciplinando modalità di accesso, termini e garanzie di riservatezza.
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