Obbligo patentino e abilitazione muletto per carrellisti
La formazione obbligatoria prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 per gli operatori macchine che utilizzano i carrelli elevatori.
Con l’entrata in vigore dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 , vengono individuate le attrezzature da lavoro per le quali è obbligatoria una specifica abilitazione degli operatori. In particolare l’Accordo, al fine di sensibilizzare i lavoratori a prevenire i rischi per ridurre drasticamente gli infortuni correlati ad un uso improprio delle macchine, obbliga gli operatori delle stesse allo svolgimento di un corso specifico che comprende una formazione sia teorica che tecnico-pratica.
Tra le varie attrezzature di lavoro per cui è richiesta l’abilitazione è presente il carrello elevatore, più comunemente definito “muletto”.
Per il carrellista/mulettista, l’accordo prevede l’obbligo di partecipazione ad un corso che comprende:
- modulo teorico (4 ore)
- modulo pratico: carrelli semoventi a braccio telescopico (4 ore), oppure
- modulo pratico: carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (4 ore), oppure
- modulo pratico: carrelli industriali semoventi (4 ore), oppure
- modulo pratico: carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (8 ore).
Il corso prevede un modulo pratico differente in funzione della tipologia di carrello per cui si intende ottenere l’abilitazione.
L’attestato ed il patentino di abilitazione ottenuti dopo il superamento del corso hanno una validità di cinque anni; trascorso tale termine gli operatori dovranno svolgere un corso di aggiornamento di 4 ore, di cui almeno 3 ore relative ai moduli pratici.
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