AZIENDALI
Comunicato Stampa

Prevenzione Antincendio: il Ministero dell’interno chiarisce le procedure di deroga

09/06/16

La Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno ha pubblicato la circolare n° 3272 del 16.03.2016, precisando le caratteristiche dell’istituto della deroga in materia di prevenzione antincendio.

FotoCon la pubblicazione della circolare n° 3272 del 16.03.2016 da parte della Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno si vuole chiarire quale sia la corretta interpretazione dell’istituto della deroga in materia di prevenzione antincendio, previsto dall’art. 7 del D.P.R. 151/2011.

Per i titolari delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi stabilite dall’Allegato I del D.P.R 151/2011 che posseggono caratteristiche tali da impedire la messa in opera delle norme antincendio, è prevista la possibilità di presentare l’Istanza di deroga al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente che, dopo averla esaminata la trasmette, con il proprio parere, alla Direzione regionale dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile. Il Direttore di quest’ultima, in seguito al consulto con il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, si pronuncia sull’istanza dando contemporaneamente comunicazione al Comando dal quale la stessa è stata presentata ed al richiedente.

Questa procedura ha lo scopo di consentire ai progettisti, dopo una attenta analisi del rischio, di impiegare misure di sicurezza antincendio alternative a quelle imposte dalle regole tecniche.

Il Ministero dell’Interno, tramite la circolare n° 3272 del 16.03.2016, ha dato indicazioni precise sulle procedure di deroga per le seguenti attività:

- attività regolamentate da specifica regola tecnica e rientranti anche nel campo di applicazione del D.M. 03/08/2015(ad es. scuole, che hanno Regola tecnica nel D.M. 26/08/1992, in corso di emanazione una specifica Regola Tecnica Verticale): a titolo esemplificativo si fa riferimento ad un’attività scolastica. Nel caso il titolare dell’attività, nel progetto di adeguamento o di nuova realizzazione, voglia utilizzare le norme contenute nel D.M. 26/08/1992 e per alcune di tali misure, e voglia far ricorso all'istituto della deroga utilizzando singoli capitoli dell'allegato 1 al D.M. 03/08/2015, non è assicurato l'automatico accoglimento dell'istanza in quanto le norme tecniche ivi riportate fanno parte di strategie organiche ai fini della sicurezza antincendio che sono assicurate solo con una applicazione integrale delle stesse.
- attività regolamentate da specifica regola tecnica non rientrante nel campo di applicazione del D.M. 03/08/2015: l'adozione delle singole misure previste nel D.M. 03/08/2015 non assicura automaticamente l'accoglimento dell'istanza di deroga in quanto le norme tecniche ivi riportate fanno parte di strategie organiche ai fini della sicurezza antincendio, che è assicurata solo con una applicazione integrale delle stesse;
- attività rientranti nel campo di applicazione del D.M. 03/08/2015: il ricorso all'istituto della deroga è regolamentato dal capitolo G.2.5.4.3 dell'allegato 1;
- attività non regolamentate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi: non è consentito il ricorso all'istituto della deroga.



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