ECONOMIA e FINANZA
Articolo

Puntando sulla leva fiscale si può stimolare l'edilizia e le imprese dell' indotto ( 28 settori)

Attualmente l'agevolazione del 1% in tema di imposta di registro si applica solo alle transazioni immobiliari fra società e società. Si potrebbe estendere l'agevolazione anche ai privati. In tal modo le imprese potrebbero essere interessate a comperare dai non imprenditori per ristrutturare e vendere

29/10/2009 - Proposta Legislativa
La normativa sull’ ampliamento dei fabbricati esistenti ( c.d. piano casa) porterà, a parere di molti, benefici occupazionali assai limitati; per contro il paesaggio subirà una nuova aggressione di cui non se ne sentiva il bisogno: La proposta in seguito avanzata, non si sovrappone né porta confusione (anche di questa non c’è bisogno) rispetto al “piano casa” ma ne costituisce un’ alternativa che aspirerebbe fra l’altro a “distrarre le imprese “ dall’operare interventi di ampliamento con impatto negativo sulla città a favore di altri non invasivi e riqualificanti.
La proposta in esame si pone l’ obbiettivo
1) di stimolare l’occupazione, l’economia in genere ed il settore edilizio in particolare che con sè traina altri 28 settori produttivi (vetrai, falegnami, geometri, fabbri, termotecnica, cavatori, edili, tinteggiatori, commercianti ferro e fabbri, ingegneri installatori e produttori di serramenti, verniciatori etc.); 2) di recuperare il patrimonio edilizio esistente in gran parte vecchio di 50 e più anni; 3) di limitare la creazione di nuove costruzioni che “mangiano territorio” e impattano in modo nefasto sul paesaggio; 4) di aumentare il gettito fiscale perché l’utilizzatore finale verserà Iva “sonante” all’ erario ( tale imposta costituisce gettito effettivo quando, a cascata, ricade sul consumatore finale) 5) di incentivare l’accesso alla prima casa
La proposta è semplice ed è riassumibile in questo : “Io impresa potrò comperare da un privato una casa da sottoporre a ristrutturazione pagando solo l’ 1% complessivo (anzicchè il 10%) a titolo di imposta di registro, catastale e ipotecaria a condizione che rispetti la normativa sulla sicurezza del lavoro e rivenda l’ unità abitativa entro tre anni ad un soggetto che la adibisca ad abitazione”. La norma dovrebbe prevede anche la fiscalizzazione dei costi di costruzione e/o oneri di urbanizzazione se la ristrutturazione fosse integrale (riqualificazione), implicasse interventi di risparmio energetico, fosse destinata a soggetto “prima casa”
In fatto si tratta di estendere l’applicazione di una norma già vigente (vedi appendice). La norma attuale . In pratica si chiede di includere dal beneficio (1%) anche la Società che acquisti da privato e che si impegni a rivendere entro 3 anni :
“Perché sussista il beneficio fiscale a favore del cessionario (n.d.r. tassa di registro agevolata all’1%) occorre che la cessione degli immobili sia effettuata da un’impresa nell’esercizio della propria attività ad una altra impresa. E’ esclusa dal beneficio la società immobiliare che acquista da un privato cittadino anche se si impegna a rivendere l’immobile entro tre anni. In sostanza il tributo è dovuto dall’acquirente in misura ordinaria (n.d.r 10%) se la cessione immobiliare è posta in essere da un soggetto privato- La norma agevolativa si applica soltanto tra imprese che abbiano nel loro oggetto sociale la rivendita di immobili.- La norma di riferimento per l’imposta di registro agevolata è il Dpr 131/1986 (vedi articolo 1.Tariffa, Parte I.ma, )- Si applica la tariffa agevolata all’1% solamente se il trasferimento avente per oggetto fabbricato o porzione di fabbricato è esente Iva ex articolo 10, primo comma, numero 8-bis), se l’attività esercitata sia (come detto) quella della rivendita di beni immobili e a condizione che nell’atto di acquisto l’impresa compratrice dichiari che intende trasferire gli immobili entro tre anni dal rogito.




Licenza di distribuzione:
INFORMAZIONI SULLA PUBBLICAZIONE
Ennio Alessandro Rossi
Responsabile account:
Ennio Alessandro Rossi (Responsabile di se stesso)
Contatti e maggiori informazioni
Vedi altre pubblicazioni di questo utente
RSS di questo utente
© Pensi che questo testo violi qualche norma sul copyright, contenga abusi di qualche tipo? Contatta il responsabile o Leggi come procedere