SALUTE e MEDICINA
Comunicato Stampa

Sorveglianza sanitaria in azienda: il Ministero del Lavoro chiarisce le modalità di svolgimento delle visite periodiche del Medico Competente

23/12/15

Secondo la commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il medico competente deve svolgere la visita periodica in tutti i luoghi di lavoro rilevanti.

FotoLa CISL nazionale ha voluto far luce sulla modalità con cui il Medico Competente deve svolgere le visite nei luoghi di lavoro, attività che fa parte dei vari obblighi in capo a questa figura (art. 25 del D.lgs 81/08), chiedendo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali se “egli è tenuto a recarsi in ogni ambiente di lavoro nel quale si svolge l’attività, al di là della presenza specifica di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, o deve limitare i sopralluoghi solo alle postazioni ove i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria svolgono la mansione.”

Ai sensi dell’art. 25, comma 1 del D.Lgs. 81/08, è compito del Medico Competente eseguire, almeno una volta all’anno, la visita nei luoghi di lavoro . Una periodicità differente da quella annuale può essere ordinata in base alla valutazione dei rischi e deve essere comunicata al Datore di Lavoro che la riporterà sul Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

E’ con l’interpello n° 8/2015 del 2 novembre 2015 che la Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali risponde al quesito della CISL , stabilendo che, essendo la visita del Medico Competente collegata alla valutazione dei rischi, è doveroso estenderla a tutti i luoghi di lavoro che possono essere rilevanti per la collaborazione tra Datore di Lavoro e il servizio di prevenzione e protezione, finalizzata alla “valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione ed informazione nei confronti del lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.”



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