anministratore condominiale riconferma basta un terzo Tribunale Roma 15 maggio 2009
Per la riconferma dell'amministratore si applica l'art. 1135 del CC che cita: " l'assemblea dei condomini provvede 1) alla conferma dell'amministratore e all' eventuale retribuzione". Le maggioranze previste in seconda convocazione sono quelle del terzo comma dell'art.1136 (1/3 partecipanti; 1/3 del valore dell'edificio) Il Tribunale di Roma in data 15 maggio 2009 ha emesso una interessante sentenza afferente il quorum necessario per la riconferma di un amministratore condominiale uscente .
Nel merito: un condomino ricorse al tribunale lamentando che l’amministratore era stato confermato nella carica (illegittimamente a suo dire ) senza ottenere le maggioranze necessarie previste dall' art. 1136 IV comma ossia : maggioranza dei presenti rappresentanti almeno 501 millesimi ; pertanto chiese che l' organo giudicante sentenziasse la illegittimità di tale delibera . La domanda veniva respinta e confermata la legittimità della delibera di riconferma avvenuta in seconda convocazione ex art. 1135 del codice civile: assemblea validamente costituita in seconda convocazione con la presenza soggettiva di almeno 1/3 di proprietari e con votazione oggettiva di almeno 333,33 millesimi . Vale la pena di riportare le conclusioni della sentenza:
La domanda (n.d.A , atta a non riconoscere la riconferma ) non risulta meritevole di accoglimento e, pertanto, và respinta. Nel merito, va infatti osservato che il “thema decidendum” concerne la nomina dell''amministratore del Condominio convenuto in carica , deliberata in seconda convocazione con la maggioranza semplice e non con quella qualificata di cui all'art.1136 IV comma c.c. (n.d.A 501 milelsimi) ..omissis… . Invece nella fattispecie trattasi di rielezione dello stesso amministratore nella carica precedentemente ricoperta. Conseguentemente la causa va correttamente inquadrata nella disciplina prevista dall'art. 1135 cc. il quale stabilisce che l'assemblea dei condomini provvede alla conferma dell'amministratore, disponendo maggioranze differenti per le due ipotesi. Ne deriva che per la sola conferma dell'amministratore in carica appare sufficiente la maggioranza ordinaria prevista dal III comma dell'art.1136 c.c. (un terzo dei partecipanti al condominio ed almeno un terzo del valore dell'edificio ) cosi come risulta effettivamente deliberato nell'assemblea impugnata. Invero, la conferma dell'amministratore in carica è fattispecie ben diversa da quella della nomina e della revoca in quanto è rielezione dello stesso nella carica precedentemente ricoperta per la cui deliberazione è sufficiente la maggioranza prevista dal III° comma dell'art. 1136 c.c.
Per tali motivi, allo stato, il ricorso risulta infondato e, come tale, và respinto. Il Giudice di merito RIGETTA ricorso perché infondato ..omissis……, Roma 15 maggio 2009
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