Anticipo mensile del TFR in busta paga: l’INL chiarisce i limiti normativi e annuncia sanzioni per i datori non in regola
TFR in busta paga ogni mese: si può fare? Rischi, sanzioni e cosa dice la legge
Con la nota n. 616/2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha ribadito l’illegittimità della prassi – ancora diffusa in alcuni settori, in particolare nel commercio e nel turismo – di corrispondere il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) su base mensile direttamente in busta paga. Tale comportamento, se accertato in sede ispettiva, comporta l’attivazione dell’istituto della prescrizione e, in caso di mancata regolarizzazione, sanzioni amministrative fino a 3.000 euro per ogni violazione riscontrata.
I chiarimenti dell’INL
Secondo quanto previsto dall’art. 2120 del Codice Civile, il TFR rappresenta una somma maturata progressivamente, ma destinata esclusivamente alla corresponsione al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Di conseguenza, la mensilizzazione anticipata del TFR non trova alcun fondamento giuridico, se non nei limitati casi previsti dalla legge per la richiesta di anticipazione, quali:
- spese sanitarie documentate;
- acquisto della prima casa di abitazione;
- congedi parentali o formativi.
La possibilità di anticipazione, come previsto dalla normativa vigente, è subordinata a precise condizioni: almeno 8 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, una sola richiesta per una percentuale non superiore al 70% del maturato, nel rispetto dei limiti annuali di concessione (10% degli aventi diritto o 4% del totale dei dipendenti).
Gli effetti dell’anticipazione non autorizzata
L’INL, avvalendosi del parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, ha chiarito che il pagamento del TFR mensile in busta paga:
- non è conforme alla disciplina vigente e rappresenta un trattamento economico assimilabile a una normale retribuzione, soggetta quindi a tassazione ordinaria e contribuzione previdenziale;
- non beneficia della tassazione separata prevista per il TFR liquidato alla cessazione del rapporto;
- non è sanabile mediante accordi individuali tra datore e lavoratore.
In caso di controlli ispettivi, gli organi di vigilanza sono tenuti ad accertare eventuali irregolarità, richiedere il ricalcolo delle somme erogate, l’adeguamento contributivo e, in caso di inottemperanza, applicare sanzioni amministrative non diffidabili comprese tra 500 e 3.000 euro, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 124/2004.
Implicazioni per le aziende con più di 50 dipendenti
Particolare attenzione è riservata ai datori di lavoro con oltre 50 dipendenti, obbligati per legge al versamento del TFR maturato presso il Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS. La mancata ottemperanza a tale obbligo espone l’azienda a sanzioni specifiche e ad accertamenti contributivi retroattivi, oltre alla necessità di ristabilire correttamente la posizione previdenziale dei dipendenti.
Invito alla regolarizzazione
L’INL invita tutte le imprese interessate a verificare la propria prassi retributiva e a sospendere l’eventuale corresponsione anticipata del TFR su base mensile, rientrando nei binari della normativa vigente. Le imprese che desiderano fornire condizioni di miglior favore ai propri dipendenti possono farlo esclusivamente nell’ambito delle anticipazioni legittime previste dalla contrattazione collettiva o dalla legge, senza mai derogare ai principi inderogabili di legge.
© Pensi che questo testo violi qualche norma sul copyright, contenga abusi di qualche tipo? Contatta il responsabile o Leggi come procedere