Compravendita immobiliare: Grave inadempimento del mediatore. Rifiuto di fare anticipatamente visionare gli atti
Sempre più spesso è possibile rintracciare sul web lettere del tenore di quella sottoriportata, indirizzate alle associazioni dei consumatori : l’ Agenzia Iimmobiliare o il Mediatore si rifiutano ingiustificatamente di far avere preventivamente al potenziale acquirente il nome del venditore e tutta la documentazione della casa adducendo fantasiosi impedimenti imputabili alla c.d. legge sulla Privacy; almeno fintanto che costui non abbia firmato la sconsigliabilissima “proposta irrevocabile di acquisto"
“ Stò per acquistare una casa e un bel po’ di dubbi mi hanno assalito. Ho individuato un appartamento che vorrei acquistare e ho chiesto all' Agenzia Immobiliare di fornirmi l'atto di provenienza e gli altri documenti della casa. L' AI mi ha risposto che per ragioni di “privacy del venditore” non mi può fornire questi documenti prima che venga presentata e firmata da parte mia una proposta irrevocabile di acquisto. Però in seguito a mie ricerche su internet,ho rilevato che alcuni esperti consigliano, prima di firmare una proposta che in caso di accettazione del venditore mi vincolerà, di pretendere una serie di documenti da verificare preventivamente con calma fra cui e soprattutto l'atto di provenienza. L' AI si può rifiutare di darmi l'atto? è un mio diritto in veste di possibile acquirente visionare la documentazione della casa preventivamente ?.......sono abbastanza confuso. “-.
I consumatori, disorientati si chiedono se tale atteggiamento sia legittimo o “ricattatorio” visto che se si vuol vedere quanto spetta di diritto prima bisogna -a parere di alcuni intermediari scorretti- firmare e formulare “ al buio” la famigerata “ proposta irrevocabile di acquisto” che una volta accettata farà scattare obbligazioni fra le parti ed il diritto alla provvigione.
Trattasi di un rifiuto grave. Il potenziale acquirente che si lasciasse condurre , inconsapevolmente potrebbe essere indotto ad impegnarsi unilateralmente e all’atto dell’ accettazione ,obbligato bilateralmente senza neppure sapere chi è il venditore e senza avere avuto la possibilità di verificare se colui che accetterà la proposta sia il vero proprietario, se ha subito pignoramenti o protesti, se sul bene gravano ipoteche volontarie o giudiziali, se il venditore è titolare di un impresa in stato di decozione patrimoniale, se l’immobile è in regola con le autorizzazioni edilizie , se a monte il bene è pervenuto per donazione o successione, e mille altre informazioni preziose ed utili cui è possibile risalire prima di firmare alcunché solo conoscendo le generalità del venditore e la chiara l’identificazione urbanistica del bene.
Le informazioni assunte potrebbero scientemente indurre l'aspirante acquirente a proseguire nella trattativa o interromperla, ipotesi quest’ ultima non gradita all’agenzia che punta alla conclusione dell’ affare e al diritto alla sua provvigione che come già scritto, scatta all’atto dell’ accettazione della Proposta.
In verità la legge sulla privacy individua numerose ipotesi in cui il consenso dell’interessato NON è richiesto :
1) se i dati sono necessari per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
2) se i dati sono necessari per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale sia parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato,
3) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.
Le ragioni del buon diritto ad entrare in possesso preventivo della documentazione (punto 2-3) sono di tutta evidenza mentre l’onere di fornire la documentazione (punto1 ) della casa discende direttamente da obblighi di legge ed in particolare dal codice civile :
a) ex art.1759 : Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare che possono influire sulla conclusione di esso
b) ex art. 1477, 3.comma : il venditore deve pure consegnare i titoli ed i documenti relativi alla proprietà e all’uso della cosa venduta
Cordialmente.
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