ECONOMIA e FINANZA
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Compravendita immobiliare rischi di imbrogli dati dall' uso 'disinvolto' della proposta irrevocabile di acquisto

In data 27/02/2010(sabato) un ragazzo e la fidanzata visitarono un appartamento in costruzione in provincia di Bergamo. Alla loro richiesta verbale, il mediatore assicurò che la zona era sicura , silenziosa e ben servita. Totalmente digiuni e facendo conto della veridicità di tale affermazione, in buona fede, i due giovani si sono voluti fidare delle rassicurazioni verbali del mediatore.....ecco come è finita.

Pressati da quest’ ultimo che temeva che l’affare potesse sfumare congiuntamente alla totale inesperienza nel campo, la sera stessa il ragazzo firmò una proposta di acquisto irrevocabile, di acquisto credendo, sotto rassicurazioni del mediatore, che tale documento non contenesse alcun vincolo.

Al momento, data l'ora tarda, non venne versata alcuna caparra, ma si rimandò tale operazione al giorno 01/03/2010.

Nel frattempo, a seguito di successivi accertamenti i ragazzi appurarono che l'ubicazione dell'immobile era in un contesto tutt' altro che rassicurante e servito. Lunedì 01/03/2010, alle ore 9:00, il ragazzo chiamò l'agenzia, ma l'intermediario si fece negare!

Parlò quindi con la sua segretaria, spiegandoLe la situazione , comunicandoLe la decisione di annullare la proposta e pregandoLa di farLi ricontattare dall'intermediario al più presto possibile e di evitare di sottoporre la proposta al proprietario della casa per un'eventuale accettazione.

La segretaria rassicurò che tale decisione sarebbe stata inoltrata all'agente e che la proposta non sarebbe "uscita da quell'ufficio".

Dopo circa tre ore, non ricevendo alcun riscontro, il ragazzo richiamò l’agente che esordì comunicando che la proposta era stata già accettata dal venditore, tramutandosi quindi in contratto concluso e a tal fine aveva già inviato comunicazione tramite raccomandata RR.

A nulla valse per il ragazzo ribadire la Sua posizione.;il 02/03/2010, la coppia ricevette una dura telefonata dal Direttore dell' Agenzia Immobiliare , che chiedendo delucidazioni in merito, e ribadendo l’ obbligo di effettuare l' acquisto da parte dei giovani in quanto il contratto si era perfezionato con l’avvenuta accettazione ex art. 1326 del codice civile (“il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte”)
I ragazzi a questo punto non sapevano più che fare…...
(l'articolo originale è stato postato sul sito lavorincasa.it il 12 marzo 2010)

Commento dell’autore
È indiscutibile che la “proposta irrevocabile di acquisto” firmata “per accettazione” determini il sorgere di precisi vincoli contrattuali.
Le “proposte di acquisto” generalmente in uso sono monche di una serie di pattuizioni che se discusse in sede successiva alla accettazione da parte del venditore (preliminare) potrebbero facilmente generare litigi. Unica parte estranea sarebbe il mediatore che, in forza di una proposta sottoscritta ed accettata, dimostrerebbe di aver promosso l’affare e maturato il diritto alla provvigione.
Il lettore consideri che il più delle volte le “proposta di acquisto” che circolano comunemente vengono barattate come semplici “prenotazioni” o per “ bloccare l’affare “ cosa impossibile visto che la proprietà è libera di accettare o respingere per un certo tempo le proposte con prezzo piu’ basso, confermando “per accettazione” quella più alta
Per evitare che il potenziale acquirente si trovi vincolato senza aver chiaramente pre-definito a sua garanzia ogni importante condizione lo consigliamo di farsi assistere ed affiancare da un professionista di parte che tuteli i suoi esclusivi interessi
Per i vari rischi insiti nella compravendita immobiliare vedi link di approfondimento





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