ECONOMIA e FINANZA
Articolo

Compravendita immobiliare: rischio per spese condominiali straordinarie gia’ deliberate dall’assemblea. Garanzie

Il caso in esame vede l'acquirente ed il venditore stabilire contrattualmente che alcune spese straordinarie gravose deliberate dopo il rogito facciano carico al venditore. Il Tribunale di Milano con sentenza del 3 Marzo 2009 n. 3812 ( opportunamente) ha stabilito che detto accordo non produce effetti sul condominio che potrà e dovrà legittimamente chiedere al compratore il pagamento delle rate . Sarà compito di questi rivalersi in seconda battuta sul venditore. Ma il Tribunale in questa sentenza dice anche una cosa importante di valore generale ossia : che è tenuto alla spesa colui che è condomino al momento in cui si rende necessario effettuare la spesa”.

Nella fattispecie, l’acquirente conveniva in giudizio il venditore chiedendo di essere liberato dall’obbligo di pagamento dell’aumento delle spese di straordinarie amministrazione, deliberate in data successiva all’atto di compravendita. Lo stesso, riteneva che non fosse di sua competenza il pagamento delle suddette spese, atteso che con atto di compravendita la fattispecie era stata regolamentata diversamente.

Il Tribunale accoglieva la domanda attrice stabilendo che:”
in caso di compravendita di un'unità immobiliare sita in edificio soggetto al regime del condominio, è tenuto alla spesa colui che è condomino al momento in cui si rende necessario effettuare la spesa”.

La decisione del Tribunale pur accogliendo in toto la richiesta dell’attore, in quanto giuridicamente supportata dall’esistenza di una specifica clausola all’interno del contratto di compravendita; sancisce l’impossibilità di opporre ai terzi (nella fattispecie il condominio) suddetta clausola. Conseguentemente, è perfettamente legittima la richiesta del condominio avanzata nei confronti dell’acquirente, per le spese oggetto di causa.

.



Licenza di distribuzione:
INFORMAZIONI SULLA PUBBLICAZIONE
Ennio Alessandro Rossi
Responsabile account:
Ennio Alessandro Rossi (Responsabile di se stesso)
Contatti e maggiori informazioni
Vedi altre pubblicazioni di questo utente
RSS di questo utente
© Pensi che questo testo violi qualche norma sul copyright, contenga abusi di qualche tipo? Contatta il responsabile o Leggi come procedere