Compravendite immobiliari: intervento dell'agenzia immobiliare non richiesto
A volte le agenzie immobiliari sfruttano le inserzioni di chi vuole comprare o vendere casa e si intromettono come “mediatori”, prendendo contatto con una delle parti, mentre l’altra non ha notizia della mediazione. A questa viene invece chiesta ugualmente la provvigione, che può andare dal 2 al 5 per cento del valore, in quanto l’art. 1755 del Codice civile stabilisce che “il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l’affare è concluso per effetto del suo intervento”.
La pretesa è illegittima perché la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1626/1983, ha stabilito che “la provvigione non è dovuta quando la parte abbia ignorato senza colpa l’intervento del mediatore”. Eppure le agenzie immobiliari insistono facendo scrivere dall’avvocato e in questo caso bisogna rispondere sia all’agenzia sia all’avvocato dichiarando di resistere in un eventuale giudizio e minacciando di chiedere un risarcimento equitativo per azione temeraria (art. 96 del Codice di procedura civile).
Va anche ricordato che le parti, se hanno accettato entrambe la mediazione dell’agenzia, possono pattuire che la provvigione all’agenzia rimane esclusivamente a carico di una di esse.
Un esempio "classico" può meglio chiarire il problema : Tizio pubblica una inserzione per la vendita della propria casa aggiungendo la dicitaura "no agenzie". Viene contattato da un signore che poi si scoprirà essere un mediatore che ritenendo di avere un cliente interessato si inserisce nella trattativa che magari andrà a buon fine. Oppure viene contatto direttamente da Caio, possibile acquirente, che non sapendosi muovere nel settore immobiliare chiama in aiuto un amico mediatore che lo aiuti a perfezionare gli accordi.
Nel caso o nei casi simili il consiglio è prevenire fastidi; pretendere che nel preliminare sia indicato che non viene riconosciuta la provvigione al Mediatore che ha agito ex art. 1761 quale mandatario di una delle parti (rappresentanza del mediatore: Il mediatore puo' essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento)
L'esonero dovrà essere ratificato dal mediatore non richiesto e subito passivamente per desiderio altrui.
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