SALUTE e MEDICINA
Comunicato Stampa

Diagnosi pre-impianto: corte costituzionale si esprime sulle possibilità di accesso

17/06/15

“Recentemente due coppie fertili, portatrici di patologie genetiche diverse, hanno dovuto interrompere la gravidanza. Per questo motivo, hanno chiesto di poter accedere alla fecondazione assistita, in modo da poter conoscere lo stato di salute dell’embrione prima del trasferimento in utero, attraverso la diagnosi pre-impianto. Tuttavia, alle due coppie è stato negato l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Le coppie si sono quindi rivolte al Tribunale ordinario di Roma che, con due ordinanze dalle motivazioni identiche, hanno sollevato il dubbio di legittimità costituzionale.”

Foto“Recentemente due coppie fertili, portatrici di patologie genetiche diverse, hanno dovuto interrompere la gravidanza. Per questo motivo, hanno chiesto di poter accedere alla fecondazione assistita, in modo da poter conoscere lo stato di salute dell’embrione prima del trasferimento in utero, attraverso la diagnosi pre-impianto. Tuttavia, alle due coppie è stato negato l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Le coppie si sono quindi rivolte al Tribunale ordinario di Roma che, con due ordinanze dalle motivazioni identiche, hanno sollevato il dubbio di legittimità costituzionale.”

La questione di legittimità costituzionale sul ricorso alla diagnosi pre-impianto
I Giudici del tribunale di Roma hanno escluso che la normativa sia suscettibile di interpretazione in senso ampliativo della platea dei suoi destinatari o di diretta “non applicazione”, per contrasto con gli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955. Pertanto il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale per gli artt. 1, commi 1 e 2, e 4 della legge n. 40 del 2004, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, oltre che con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU.

La sentenza della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale con il deposito delle motivazione ha confermato in pieno il dispositivo dello scorso 14 maggio accogliendo le ragioni dei ricorrenti. La Consulta ha fatto una scelta che riconduce a piena coerenza e unitarietà il sistema raccordando L. 40/04 con L. 194/78. La questione del diritto delle coppie fertili portatrici di patologia genetica trasmissibile cui era precluso l’accesso alla PMA e alla diagnosi genetica di pre-impianto viene risolta uniformando i diritti di queste coppie con quelli delle coppie che ricorrono all’interruzione volontaria della gravidanza dopo il 3° mese.

Il parere dell’esperto
Al Dott. Scotto chiediamo, dopo il deposito della motivazione della sentenza della Corte Costituzionale, quali siano gli aspetti maggiormente rilevanti per l’applicazione della fecondazione eterologa.
“Con la sentenza n. 96/2015 della Corte Costituzionale viene cancellato il divieto di accesso alle tecniche per le coppie fertili affette o portatrici di patologie genetiche. Con il deposito della motivazione della sentenza della Corte Dunque viene confermata la gerarchia dei diritti fondamentali della persona che vede al vertice la tutela del diritto alla salute della donna (e della coppia), il diritto di procreare e costituire una famiglia come scelta privata, che non può essere terreno per ingerenze del legislatore”.



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