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Comunicato Stampa

Divorzio internazionale: casistica

Una volta applicate, le norme di diritto internazionale sulla base delle quali è stata condotta la procedura di separazione o divorzio, hanno efficacia automatica anche in Italia...

Foto La sempre crescente libertà di circolazione ha dato luogo all’esistenza di fenomeni nuovi e significativi: aumenta il numero di persone di diversa cittadinanza che scelgono di contrarre matrimonio e si incrementano le eventualità in cui si decide di sciogliere questi legami.

Come si regolano i rapporti conseguenti alle unioni tra cittadini appartenenti a Paesi diversi? Come si svolge un procedimento di separazione o divorzio che fa riferimento a un matrimonio contratto all’estero?

In tali casi - e in altri simili - entrano in vigore le norme di diritto internazionale, con un’efficacia che, pur essendo prevalente sulle norme interne dei diversi Stati, talvolta si svolge in sinergia con queste ultime.


1. Divorzio internazionale: la disciplina di riferimento

Un’ipotesi peculiare di scioglimento del matrimonio è rappresentata dal cosiddetto "divorzio internazionale", che ha luogo quando i coniugi non sono cittadini dello stesso Stato, oppure qualora nel procedimento sussistano altri elementi di internazionalità.

La fattispecie si riferisce non solo ai coniugi di cittadinanza diversa, ma anche ai cittadini italiani, residenti in un paese estero, che intendono divorziare in Italia, oppure agli stranieri che chiedono il divorzio nel nostro Paese.

In tutti questi casi è necessario individuare la legge da seguire nel procedimento e, per farlo, si applicano le norme di diritto internazionale comune.

Vediamo, quindi, quali sono queste norme, in quale ambito operano e qual è l’effetto che una sentenza emessa all’estero produce in Italia.


2. I procedimenti di separazione e divorzio internazionale: la disciplina UE

Nel nostro ordinamento, la legge n° 218 del 1995 regola i "rapporti di famiglia" in tutti i casi in cui ci sia un conflitto normativo derivante dall’appartenenza a Stati diversi dei soggetti interessati, stabilendo anche i criteri per individuare le norme relative all’efficacia degli atti e delle sentenze provenienti da autorità giudiziarie straniere.

In caso di scioglimento del vincolo matrimoniale di due cittadini italiani residenti in un Paese straniero, la norma di riferimento è l’art. 4 del Regolamento n°1259/2010, emesso dall’Unione Europea, che stabilisce che nei procedimenti di separazione e divorzio le regole di diritto internazionale fissate per queste fattispecie hanno carattere universale e la disciplina prevista si applica anche se tali norme hanno un contenuto diverso da quella vigente nello Stato di appartenenza dei ricorrenti.

Il successivo art. 5 del medesimo Regolamento fissa i criteri di individuazione della competenza, stabilendo che la sentenza di divorzio internazionale può essere emessa da un Giudice scelto dalle parti, di comune accordo e la disciplina applicabile rientra in una delle seguenti alternative:

• la legge del Paese in cui i coniugi risiedono abitualmente;

• la legge dello Stato in cui uno dei due coniugi ha la cittadinanza nel momento di conclusione dell’accordo;

• la legge dello Stato in cui verrà concluso l’accordo o sarà celebrato il processo.

La successiva competenza territoriale del Tribunale operante nello Stato scelto dai coniugi per il procedimento, saranno quelle nazionali e ciò vale anche in caso di separazione consensuale, di divorzio congiunto o di procedimento stragiudiziale (negoziazione assistita).


3. Mancata scelta dei coniugi: qual è il Foro competente

Se i separandi non raggiungono l’accordo sulla scelta del Giudice a cui ricorrere, si applica l’art. 8 del Regolamento UE, che fa riferimento alla legge dello Stato in cui i coniugi hanno stabilito la residenza abituale.
In questa ipotesi, la competenza territoriale viene individuata sulla base di un’altra normativa, il Regolamento UE n° 2201/2003 e stabilisce che il Tribunale adito sarà:

• in prima battuta, quello del luogo in cui il convenuto ha la "residenza abituale";

• in alternativa, il giudice del luogo di residenza dell’attore da almeno sei mesi o un anno.

I cittadini italiani che risiedono abitualmente all’estero, possono discrezionalmente scegliere se applicare al loro caso le norme stabilite dalla nostra Legge, oppure adire il Giudice dello stato in cui hanno la residenza.
Per esempio, se due coniugi (entrambi di cittadinanza italiana), residenti in USA, decidono di separarsi, potranno scegliere di attivare la procedura In Italia oppure adire l’autorità giudiziaria statunitense (Regolamento UE n° 2201/2003, art. 3).


4. Efficacia della sentenza di scioglimento di matrimonio

Una volta applicate, le norme di diritto internazionale sulla base delle quali è stata condotta la procedura di separazione o divorzio, hanno efficacia automatica anche in Italia.
Ciò comporta che la relativa sentenza di divorzio sarà riconosciuta anche nel nostro Paese, purché i suoi contenuti non violino i principi di ordine pubblico fissati nell’ordinamento italiano.

Le parti interessate dovranno comunque attivarsi nel dare formale comunicazione della separazione all’autorità amministrativa competente per territorio: potranno farlo anche attraverso l’assistenza di un avvocato divorzista che, grazie alla sua preparazione e all’esperienza professionale, conosce esattamente le regole procedurali da seguire.

A tale scopo, secondo l’art. 39 del Regolamento UE 2201/2003, le parti interessate dovranno rivolgersi all’autorità competente dello stato estero in cui si è svolto il procedimento di separazione o divorzio, per ottenere il rilascio di una certificazione del provvedimento emesso.

Ciò vale anche per la sentenza di scioglimento del matrimonio pronunciata in un Paese che non faccia parte dell’Unione Europea: l’ufficialità di una sentenza straniera in Italia è sempre subordinata all’adempimento dell’obbligo di comunicazione e trascrizione.

Per esempio, se il matrimonio è stato celebrato in Italia ma il divorzio è stato pronunciato in uno Stato straniero, la relativa sentenza dovrà essere comunicata al Comune di residenza o all’autorità competente per territorio, perché venga annotata a margine dell’atto di matrimonio e possa essere riconosciuta come valida ed efficace anche in Italia.



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