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Comunicato Stampa

I docenti precari hanno diritto all’indennità per le ferie non godute

Innumerevoli sono le Sentenze che riconoscono, ai docenti precari, il diritto ad ottenere l’indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute.

FotoINDICE
1. QUANTI GIORNI DI FERIE SPETTANO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO?
2. QUALI SONO I FONDAMENTI GIURIDICI DEL RICORSO PER LE FERIE NON GODUTE?
3. PER QUALI GIORNI SPETTA L’INDENNITÀ SOSTITUTIVA?
4. COME POSSO SAPERE A QUANTO AMMONTA L’INDENNITÀ SPETTANTE?
5. CHI PUÒ ADERIRE AL RICORSO?
6. QUALI SONO I COSTI?
7. COME SI PUÒ ADERIRE?

1. QUANTI GIORNI DI FERIE SPETTANO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO?
Ai sensi dell’art. 19, co. 2, del CCNL 2006-2009 le ferie per il personale assunto a tempo determinato sono calcolate in misura proporzionale al servizio prestato, con la precisazione che i docenti con meno di tre anni di servizio hanno diritto a 30 giorni l’anno, mentre quelli con più di tre anni di servizio hanno diritto a 32 giorni di ferie l’anno. A tali giorni bisogna aggiungere 4 giorni di festività soppresse.

Dunque, per calcolare il numero di ferie spettanti al docente con contratto di lavoro a tempo determinato, basterà effettuare la seguente proporzione:
360 : 30/32 (Giorni di ferie maturati) = N(numero di giorni effettivi lavorati) : X(giorni di ferie risultanti)
Alla somma risultante si andranno ad addizionare le festività soppresse.

2. QUALI SONO I FONDAMENTI GIURIDICI DEL RICORSO PER LE FERIE NON GODUTE?
Orbene, fatta tale doverosa premessa, la giurisprudenza di merito e di legittimità è giunta a riconoscere a tutti i docenti precari il pagamento per le ferie maturate e non godute alla scadenza del contratto, attraverso la lettura dell’art. 1, comma 54, 55 e 56 L. n. 228 del 2012 che nello specifico sancisce quanto segue:

–Il comma 54, ha posto una disposizione riguardante la disciplina delle ferie per il personale scolastico, stabilendo che “il personale scolastico, di tutti i gradi di istruzione, fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.

– Il comma 55, stabilisce che il divieto di monetizzazione non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.

– Il comma 56 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro” e che “le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.

3. PER QUALI GIORNI SPETTA L’INDENNITÀ SOSTITUTIVA?
Dunque, vi è uniformità nel ritenere che l’indennità sostitutiva per le ferie non godute spetta, in ogni caso, per i giorni di ferie residui, ossia per la differenza tra il numero complessivo di giorni di ferie maturati dal docente durante l’anno scolastico e il numero dei giorni di ferie fruiti nel corso dell’anno scolastico durante la sospensione delle lezioni, nonché il numero di giorni di ferie eventualmente fruiti dal docente a domanda.

Pertanto, in nessun caso il lavoratore a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non averne chiesto la fruizione.

Per di più, a conferma delle argomentazioni surriferite, vi sono le recentissime pronunce dei Tribunali di Roma, Torino, Napoli, Firenze ecc.. che riconoscono tale diritto in favore di docenti che negli ultimi 10 anni abbiano svolto supplenze al 30 Giugno. Tale giurisprudenza trova solido consolidamento anche in recenti pronunce emesse sia dalle principali corti d’Appello presenti sul territorio nazionale, che dalla suprema Corte di Cassazione.

4. COME POSSO SAPERE A QUANTO AMMONTA I’INDENNITÀ SPETTANTE?
Al fine di verificare l’ammontare corretto dell’indennità che l’amministrazione scolastica dovrà corrispondere, Vi invitiamo a compilare il Form sottostante e, quindi, ad entrare in contatto con i legali di Giustizia Scuola i quali, all’esito di una consulenza specifica, sapranno offrire maggiori informazioni rispetto alla pretesa da esercitare e al quantum dovuto.

5. CHI PUO’ ADERIRE AL RICORSO PER LE FERIE NON GODUTE?
Possono aderire al ricorso tutti i docenti precari che abbiano stipulato, negli ultimi 10 anni, contratti di lavoro a tempo determinato con l’amministrazione scolastica.

6. QUALI SONO I COSTI?
Il ricorso è gratuito e non comporta l’iscrizione ad alcun sindacato o associazione, ad eccezione del contributo unificato (tassa) il cui importo varia in base alla somma da recuperare che, nella stragrande maggioranza dei casi, non supera i 49,00 €.

7. COME SI PUÒ ADERIRE AL RICORSO PER FERIE NON GODUTE?
Per qualsiasi informazione su come poter aderire al ricorso per ferie non godute in questione, sulle modalità e tempistiche puoi alternativamente:

Chiamare oppure inviare un messaggio Whatsapp al seguente numero: 3934238185
Inviare mail al seguente indirizzo di posta elettronica: giustiziascuola@gmail.com



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