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La Garanzia sulle Auto Usate... Chi compra un auto usata è garantito per legge!

05/09/08

Esigere la garanzia adesso è un diritto per chi acquista veicoli usati presso un autosalone. Le nuove norme sulla vendita garantiscono infatti il compratore contro difetti del veicolo per almeno dodici mesi. A stabilirlo è un decreto legislativo entrato in vigore già nel 2002, oggi confluito nel Codice del Consumo ma ancora ignorato da molti…

Si chiama garanzia legale di conformità ed è frutto della normativa entrata in vigore il 23 marzo del 2002 introducendo una profonda rivoluzione per la tutela dei consumatori italiani nell'acquisto di beni di consumo, nuovi ed usati.
Per il mercato delle automobili, moto e veicoli in genere rappresenta una frattura che porterà ad una evoluzione del costume. In concreto il Venditore è adesso obbligato per legge a garantire la trasparenza dell'acquisto e deve rimediare a difetti, se non dovuti a normale usura o previsti dal programma di manutenzione ordinaria, per una durata minima di 12 mesi rispetto alla prescrizione di due anni prevista dalla legge, in mancanza di specifici patti.

È INIZIATA L'ERA DELL'USATO A SORPRESE ZERO SE I CONSUMATORI SARANNO COSCIENTI ED INFORMATI DEGLI EFFETTIVI DIRITTI LORO RICONSCIUTI DALA LEGGE.

La garanzia è dovuta dal Venditore, non dal fabbricante. Nella jungla del mercato dell'auto (importazione parallela, Km 0,usato importato, ecc) il Consumatore ha un solo ed univoco Responsabile verso di lui :

IL VENDITORE.

Ma chi saprà mettere il Consumatore al centro della strategia potrà rimuovere gli ostacoli che oggi fanno del mercato italiano dell'usato il fanalino di coda della CE, e del parco circolante Italiano il più vecchio d'Europa ( oltre il 30% delle vetture circolanti ha più di 10 anni, e di queste oltre la metà più di 15 ).
Il nuovo quadro normativo rappresenta un fatto esterno, che modificando il quadro di riferimento, rappresenta una grande opportunità di crescita del mercato, rendendo la scelta dell'acquisto di un veicolo usato non più un ripiego, ma una decisione razionale della quale essere orgogliosi, per non pentirsi mai più di un acquisto che ha tradito le aspettative.

COME OPERA LA TUTELA per chi ?
La Garanzia Legale opera solo nel caso di veicoli venduti da un commerciante e quando l'acquirente non sia una società o un libero professionista che compri l'auto per la propria attività.

Chi compra da un Privato NON ha protezione legale.

In tutti gli altri casi, la legge stabilisce che chi compra ha diritto alla tutela giuridica sulla trasparenza delle condizioni del veicolo e sulla copertura guasti. In altre parole, l'acquirente deve sempre sapere con certezza in che stato si trova il veicolo, cioè la necessità di eventuali interventi rispetto al programma di manutenzione ordinaria, o la presenza di difetti,prima dell'acquisto.
Lo "stato d'uso" tradizionale non serve a nessuno, aumenta i rischi del Venditore e non aiuta il Consumatore; occorre una certificazione di conformità seria e semplice, che indichi solo ciò che è significativo, non lunghe liste di controlli.

per cosa ?

Il termine Garanzia può confondere perché nell'immaginario collettivo significa la tradizionale Garanzia del Costruttore, che oggi è una parte della Garanzia Legale.
Il significato è che il Consumatore ha diritto che il veicolo che acquista sia conforme al contratto, costituito da ciò che è scritto, ma anche da ciò che è pubblicizzato, ciò che è detto in presenza di testimoni, ed anche dalla ragionevole aspettativa del Consumatore. Oggi chi il Venditore che "dà per scontato", si affida a tradizioni, vanta virtù inesistenti, si fa del male, e va incontri a costi anche sostanziali.
Il concetto di difetto va ben oltre il concetto di guasto!! La tabella I (estratto dal "Manuale per l'Applicazione della Garanzia al Commercio dell'Auto Usata") vi dà un elenco dei principali difetti di conformità contestati a Venditori nel corso dell'attività di assistenza ai Consumatori del Settore Auto di ADICONSUM.

per quanto tempo ?

La Garanzia legale è dovuta per 24 mesi e non può essere limitata od esclusa (ogni clausola in tal senso sarebbe nulla); per l'usato può essere limitata a 12 mesi, con il consenso delle parti.
L'equazione usato quindi garanzia limitata a 12 mesi è falsa. Nel momento in cui il Consumatore accetta una limitazione a 12 mesi, concede qualcosa che deve avere una contropartita.

Ed in caso di procura?
Se l'Autosalone dichiara di operare per procura, ma la vettura è in carico al salone, e la contrattazione avviene senza intervento dell'effettivo proprietario, potete presumere che la vendita sia comunque del Salone e pretendere la Garanzia.

Mi chiedono una franchigia.
Nessuna limitazione può essere imposta alla garanzia. Sono nulle le clausole contrattuali che prevedono una franchigia sulle spese in caso di riparazione dei guasti coperti dalla garanzia, perché il venditore è tenuto per legge ad accollarsi l'intera cifra necessaria per ripristinare il veicolo nelle condizioni in cui era al momento della vendita.

Mi dicono che se voglio la Garanzia devo pagare un extra ….
La Garanzia NON può essere fatta pagare a parte; vi possono chiedere un supplemento per estenderla oltre i limiti di legge (es. secondo anno, se avete accettato la limitazione a 12 mesi)

Per le vetture d'importazione?
La tutela vale anche per le macchine immatricolate per la prima volta all'estero e poi importate in Italia.

Ma se la vettura si guasta ??
Nel periodo di garanzia si ha diritto, in caso di guasto dovuto ad usura NON COERENTE con la percorrenza dichiarata, purché la manutenzione ordinaria sia stata effettuata secondo le prescrizioni del costruttore, a chiedere che l'automobile usata sia ripristinata alle condizioni che aveva al momento dell'acquisto oppure sostituita, nei casi più gravi. Le riparazioni vanno fatte in tempi ragionevoli, altrimenti è possibile chiedere la risoluzione del contratto.
I guasti di natura improvvisa ed accidentale non rientrano nella Garanzia Legale, ma possono essere coperti da una specifica Garanzia Convenzionale Ulteriore, che estende la responsabilità del Venditore ( e che è sempre bene chiedere)

Ma vai a discutere con il commerciante …
Per i difetti manifestatisi dopo la vendita risponde sempre il venditore,. Si ribalta il vecchio rapporto fra commerciante e cliente. nel senso che prima era colui che acquistava a dover dimostrare il difetto e la responsabilità del venditore. Adesso si presume che, i difetti manifestatisi nei primi sei mesi, esistessero già al momento dell'acquisto, e comunque spetta al Venditore dimostrare che il difetto denunciato dall'acquirente non è a lui imputabile.
In ogni caso, nel comunicare guasti o difetti il compratore avrà tempo due mesi per informare il commerciante. Ecco la seconda novità della normativa introdotta con il Decreto Legislativo n. 24 del 22 febbraio 2002: prima del 23 marzo 2002 ogni malfunzionamento andava infatti dichiarato entro otto giorni.
Anche se fosse l'ultimo giorno di validità della garanzia, adesso con una semplice raccomandata con ricevuta di ritorno si può pretendere l'applicazione della garanzia nei due mesi oltre la scadenza.
Attenzione, quindi, alla data di consegna: è consigliabile farsi rilasciare sempre una ricevuta firmata dal venditore onde evitare possibili contestazioni sulla data di scadenza. Se si dovrà ricorrere al Giudice, è bene ricordare che in mancanza di testimoni l'unica data a far fede sarà quella del passaggio di proprietà presso il Pubblico registro automobilistico (PRA).

Ed i danni indiretti??
Le nuove norme non prevedono però esplicitamente il rimborso delle spese in per il carro attrezzi od altre spese, come l' auto sostitutiva conseguente al difetto. Tali spese dovrebbero essere vagliate dal giudice, a meno che il Commerciante non si sia organizzato per fornire servizi di Assistenza stradale.
Questi servizi sono tipicamente coperti dalla Garanzia Convenzionale Ulteriore, che il Commerciante può includere nel prezzo di vendita, ma non far pagare a parte.

2. USATO GARANTITO, GARANZIA DI AFFIDABILITA' PER UN VENDITORE?

Usato "Garantito" vuol dire semplicemente una garanzia aggiuntiva e ulteriore rispetto a quanto prescrive oggi la legge a carico dei venditori di auto, che interviene specificatamente per i guasti improvvisi ed accidentali, purché non dovuti a normale usura o carenza di manutenzione.
Il presupposto di tale forma di Garanzia è che la serietà di un commerciante si misura soprattutto dal grado di copertura che assicura ai suoi clienti, indipendentemente da ciò a cui è adesso obbligato per legge, e dalla capacità di prevenire ogni genere di contestazione.
Chi si affida all'usato "garantito" offre sullo stato dei veicoli tutta una serie di servizi aggiuntivi che certamente aiutano il Consumatore in caso di problemi, ma che possono costituire il classico specchietto per le allodole, portando il Consumatore a ritenere che qualunque cosa succeda, qualcuno provvederà senza ulteriori costi.
È un equivoco che nasce dall'uso del termine Garanzia, che viene assimilata alla garanzia del nuovo, mentre si tratta di cosa ben diversa.
Tipicamente vengono offerti vari servizi (es. rimborso carro attrezzi, auto sostitutiva e spese accessorie) che non rientrano strettamente negli obblighi a carico del venditore con la normativa entrata in vigore nel marzo 2002.

L'usato garantito è caratteristico dei Concessionari delle maggiori per auto recenti e selezionate, spesso con il marchio della Casa.
I Commercianti indipendenti possono comunque competere, offrendo servizi del tutto analoghi, in proprio o collaborando con organizzazioni specializzate, in grado di coprire anche veicoli molto anziani e con percorrenze elevate.

Ma non tutte le GARANZIE SONO UGUALI.

Ma non sempre il grande nome è sinonimo di certezza; verificate attentamente la descrizione della garanzia che vi viene offerta, e non date niente per scontato; la legge richiede che vi sia la certezza della prestazione in caso di guasto, eliminando ogni interpretazione discrezionale o cavilli tesi a negare o limitare il rimedio.
In caso di problemi è sempre il Venditore che risponde; nel caso (frequente) che il Venditore o l'organizzazione a cui il Venditore ha affidato la gestione del servizio (marchio della casa costruttrice od organizzazione terza), ricorresse a pretesti vari per non riconoscere il problema nei termini della garanzia ulteriore concessa, non esitate a rivolgervi al Venditore per far valere i vostri diritti, anche con l'aiuto di ADICONSUM.



ESIGERE UNA GARANZIA CHIARA E TRASPARENTE

Certezza su ciò che viene coperto nell'ambito del veicolo, ovvero soddisfatti E garantiti
ADICONSUM ha redatto ed offre agli Operatori un prezioso strumento di lavoro per la corretta applicazione della legge nella pratica quotidiana, intitolato "Manuale per l'Applicazione della Garanzia nel Commercio dell'Auto Usata" I Commercianti che lavorano seguendo il Manuale vi offrono sicurezza e competenza a protezione dei vostri effettivi diritti.
ADICONSUM è al vostro fianco, anche mediante la specifica sezione del sito settore auto accessibile dalla sezione auto e multe di www.adiconsum.it , dedicata all'auto, per fornirvi consulenza attiva sia in occasione di problemi, che se volte, in via preventiva, prima dell'acquisto dell'auto.
Ma attenti alle false aspettative; la garanzia è sempre legata all'uso pregresso del vicolo, e quindi abbiate sempre sott'occhio le TAVOLE DELLA GARANZIA. E la legge ribadisce i vostri diritti, ma vi impone anche doveri specifici, da non perdere di vista, Documentatevi (Documenti scaricabili da: settore auto

La Garanzia dell'Usato
Le 33 risposte alle più comuni domande in tema di Garanzia
Manutenzione del Nuovo
Il Concetto di Logorio

Tabella I : I Più comuni difetti di Conformità

Ma cosa sono i difetti di conformità? Ecco una lista certamente non esaustiva dei possibili eventi che ricadono nel concetto di conformità, se emergono dopo la vendita, condotta con la classica metodologia della presentazione della vettura come "impeccabile":

Irregolarità nei documenti (occorrono duplicati)
Indisponibilità libretto uso e manutenzione Mancata effettuazione tagliandi o mancata documentazione dei medesimi(concetto di logorio da manutenzione irregolare)
Mancata effettuazione di richiami ufficiali della Casa
Numero di precedenti proprietari maggiore del dichiarato (risoluzione del contratto)
Impossibilità di reperire pezzi di ricambio
Ruote/Pneumatici di misura non ammessa dalla carta di circolazione.
Pneumatici deformati
Presenza di modifiche alle centraline e/o parti meccaniche per l'incremento di potenza.
Interventi di manutenzione ordinaria percorrenza ravvicinata prima del prossimo tagliando come Pasticche / Dischi / Ammortizzatori da sostituire
Gomme o cerchi di misura non ammessa dal libretto
Gomma di scorta non installabile sui mozzi ( sostituite ruote lamiera con cerchi in lega con cambiamento dei mozzi)
Mancanza / non funzionalità Martinetto o chiave per smontaggio gomme o chiave antifurto bulloni in lega(se la casa prevedeva il martinetto sollevamento vettura, ci deve essere un martinetto funzionante, non necessariamente quello originale)
Mancanza altri attrezzi secondari originariamente previsti
Mancato collaudo impianto a gas
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A PERCORRENZE ANTICIPATE RISPETTO AL PIANO NORMALIZZATO ADICONSUM, come ad esempio
Frizione che "slitta"
Servosterzo rumoroso
Cambio con difetti ( innesti duri, grattate, rumorosità)
Batteria che non tiene la carica
Difetti impianto elettrico/parti elettroniche
Fari / catadiottri da sostituire
Difetti spie / strumentazione
Spegnimento artificiale spie di avaria (tipicamente airbags) con aggiunta di elementi quali resistenze e simili
Tappezzeria usurata in aree non immediatamente visibili
Riparazioni carrozzeria scadente, disallineamento battute cofani e portiere.
Guarnizioni portiere / cofani difettose
Funzionamento difettoso impianti ausiliari ( radio, antenna elettrica, diffusori, climatizzatore)
CD/DVD navigatore satellitare non aggiornato
Lettore di CD non compatibile con CD masterizzati
Mancata revisione se scaduta al momento della consegna
Bocciatura alla revisione
Corrosione / danneggiamenti parti strutturali de l veicolo
Mancata informazione su necessità catene speciali o impossibilità montaggio catene
Mancato collaudo gancio di traino
Impianto aria condizionata con freon non ecologico
Serrature diverse
Indisponibilità chiave master per duplicazione chiavi con immobilizer.
Indisponibilità chiave esclusione suoneria antifurto



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