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Comunicato Stampa

Si esprime ancora la Suprema Corte del 10 marzo 2011 n.5690 sulle Tabelle Millesimali

07/04/11

Il commento dell'ANAPI sulla sentenza della Suprema Corte n. 5690 sulle Tabelle Millesimali.

Cari amministratori e condomini, è nota a tutti voi l’importanza delle tabelle millesimali come criterio di ripartizione di spese per il vostro Condominio.
Spesso queste tabelle possono presentare “omissioni importanti”. Ad esempio potrebbe capitare che un condomino è “escluso” dalle tabelle millesimali.
Quest’ultimo episodio, è proprio quello che ha ad oggetto la recentissima sentenza della Suprema Corte del 10 marzo 2011 n.5690.
Nel caso di specie, é accaduto che un condomino si era rifiutato di corrispondere le spese deliberate dall’assemblea per opere straordinarie perché il suo appartamento, in conseguenza di un pur evidente errore, neppure compariva tra quelli dell’edificio e quindi era privo dei relativi millesimi.
Il Condominio si è attivato, pur in un momento successivo alla delibera, per
richiedere attraverso le consuete vie giudiziarie la modifica dell’esistente tabella millesimale. Il singolo condomino, invece, forte dell’ormai consolidato principio giurisprudenziale, per cui in questo caso la sentenza di revisione delle tabelle ha effetto costitutivo e non può quindi trovare applicazione retroattiva, ha comunque respinto ogni addebito di spesa.
Ebbene, la Suprema Corte, con la citata sentenza, ha precisato che nel caso in cui le tabelle millesimali sono sorpassate, e non più attendibili, chi ha approfittato dell'errore può essere, chiamato a pagare la differenza su quanto accaduto in passato. In questo caso il condominio, per ottenere il pagamento delle quote arretrate, deve promuovere l’azione d’indebito arricchimento nei confronti del condomino che ha usufruito di tale vantaggio.
Non v’è ragione per non ritenere applicabile l’applicazione di tale soluzione anche ai casi in cui le tabelle sono semplicemente errate senza necessità che il beneficiario dell'errore sia totalmente escluso come nel caso de quo.
Infatti, i “condomini furbetti” spesso si approfittavano di questi “errori” per trarne dei benefici, naturalmente il tutto a svantaggio (o per meglio dire “a spese”) dei restanti condomini.
Tuttavia a modesto parere di chi scrive, questa pronuncia della Cassazione, se da un lato tutela il Condominio dai condomini furbetti, dall’altro lascia un dibattito aperto sulla natura costitutiva e non dichiarativa delle tabelle millesimali che sembrava ampiamente superato dopo la sentenza n. 18477/10 delle Sezioni Unite.
Quindi nel caso di tabelle millesimali errate l’unica azione esperibile, da parte dei condomini e, per essi, dell'amministratore del condominio, è quindi quella dì indebito arricchimento, ex art. 2041 c.c. che trova il proprio fondamento nella assenza di una causa giustificatrice dell'arricchimento di un soggetto a danno di un altro.
“Condomini-approfittatori” delle tabelle millesimali errate siete avvertiti!!!



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