VARIE
Comunicato Stampa

Il D.Lgs. 151/2015 e le modifiche apportate al Testo Unico Sicurezza

27/01/16

Il Consiglio Nazione degli Ingegneri, con la Circolare n. 649/XVIII Sess. dell'11 gennaio 2016, ha voluto riassumesse le modifiche apportate dal D.Lgs. 151/2015 al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008.

FotoIl D.Lgs. 151/2015, entrato in vigore il 24/09/2015, ha modificato l’Art. 69 relativo alle attrezzature di lavoro. In pratica alla definizione di operatore si aggiunge il riferimento al datore di lavoro. Il comma 1 lettera e) diventa perciò il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso. Quindi anche il datore di lavoro che usa le attrezzature, es . carrello elevatore, deve frequentare il corso.

L'impianto sanzionatorio del D. Lgs. 81/2008 si arricchisce di nuove previsioni. Più precisamente, vengono individuate una serie di disposizioni la cui violazione determina il raddoppio dell'importo della sanzione, qualora la violazione si riferisca a più di cinque lavoratori od una triplicazione dell'importo stesso, qualora la violazione si riferisca a più di dieci lavoratori. In particolare la nuova previsione si riferisce alle seguenti violazioni:
1. Art. 18, comma 1, lettera g): mancato invio dei lavoratori alla visita medica periodica e mancata richiesta al medico competente dell'osservanza degli obblighi previsti a suo carico. Sanzione prevista: ammenda da 2.000 a 4.000 euro (Art. 55, comma 5, lettera e);
2. Art. 37, comma 1: mancata o inadeguata formazione del lavoratore in materia di salute e sicurezza. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, comma 5, lettera c);
3. Art. 37, comma 7: mancata o inadeguata formazione dei dirigenti e dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, comma 5, lettera c);
4. Art. 37, comma 9: mancata o inadeguata formazione dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, comma 5, lettera c);
5. Art. 37, comma 10: mancata od insufficiente formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, comma 5, lettera c).



Licenza di distribuzione:
INFORMAZIONI SULLA PUBBLICAZIONE
Modi S.r.l.
Responsabile account:
Francesca Quintavalle (Responsabile pubblicazioni)
Contatti e maggiori informazioni
Vedi altre pubblicazioni di questo utente
RSS di questo utente
© Pensi che questo testo violi qualche norma sul copyright, contenga abusi di qualche tipo? Contatta il responsabile o Leggi come procedere